Trib. Reggio Emilia, 8 luglio 2020

“L’associazione professionale deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari, e qualora, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è certamente necessaria la nomina di un curatore speciale… atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante … e rappresentato …Ai sensi del comma 2, il curatore speciale deve essere, altresì, nominato qualora sussista un conflitto di interessi – anche solo potenziale – tra rappresentante e rappresentato. Sotto questo profilo, l’interesse tutelato dall’art. 78 c.p.c., comma 2, è esclusivamente quello della parte rappresentata, e non delle altre parti, sicché l’omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituirebbe vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (Cass. n. 8803/2003)”

il curatore speciale deve essere nominato qualora sussista un conflitto di interessi – anche solo potenziale – tra rappresentante e rappresentato