Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15445

Con ordinanza 21 luglio 2020, n. 15445 la Cassazione ha sancito che vi sia abuso del processo, che giustifica la condanna alle spese processuali in misura aggravata e alla sanzione aggiuntiva del pagamento di un ulteriore somma (pari al valore del contributo unificato già versato) allo Stato, nel caso di presentazione di un ricorso “giuridicamente inconsistente”.

Nel caso il ricorrente senza contestare il merito della vicenda aveva solo contestato che l’indirizzo scritto sulla notifica era scritto male. Ma in realtà la notifica era regolare.

Inoltre anziché appellare il provvedimento innanzi alla Corte d’appello, aveva direttamente ricorso in Cassazione. L’abuso, consistente nel presentare istanze e ricorsi palesemente pretestuosi al solo fine di ritardare e ostacolare l’esercizio dei diritti, è sanzionato dall’ordinamento sia come danno allo Stato (che amministra la giustizia) che come danno alla controparte (che chiede giustizia).