Ius sanguinis e prova di lingua: i confini del sindacato costituzionale e l’obbligo di esenzione per disabilità/impedimenti oggettivi.
Il 2025 si è aperto con due importanti pronunce della Corte Costituzionale che, pur con esiti diversi, hanno contribuito a delineare i confini costituzionali della disciplina della cittadinanza italiana. Le sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 e la sentenza n. 25 del 7 marzo 2025 offrono spunti di riflessione particolarmente significativi per comprendere l’evoluzione giurisprudenziale in materia di status civitatis e i principi costituzionali che ne governano l’attribuzione.
La prima pronuncia affronta una questione di straordinaria rilevanza pratica e teorica: la legittimità costituzionale della trasmissione illimitata della cittadinanza italiana per discendenza. Quattro Tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, contestando l’assenza di limiti temporali o generazionali nell’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis per soggetti nati all’estero, ivi residenti e con cittadinanza straniera. I giudici rimettenti lamentavano che tale disciplina alterasse la nozione costituzionale di popolo e violasse i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché gli obblighi internazionali ed europei. La loro preoccupazione nasceva dalla constatazione che “fra il 1870 e il 1970 circa 27 milioni di cittadini italiani avrebbero lasciato il Paese e di questi circa la metà non vi avrebbe più fatto ritorno“, con la conseguenza che i loro discendenti “andrebbero presumibilmente a superare il numero dei cittadini che risiedono in Italia“. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni principali, fornendo però importanti chiarimenti sui principi che governano la materia. In primo luogo, ha ribadito che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei criteri di acquisto e perdita dello status civitatis, ma tale discrezionalità non sottrae le relative norme al giudizio di costituzionalità, che deve essere condotto secondo i canoni della non manifesta irragionevolezza e della proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Consulta chiarisce che “la Costituzione non fornisce una definizione di popolo e si limita a delineare molteplici tratti della cittadinanza, correlati alla partecipazione politica, ai diritti e doveri, al legame culturale e linguistico e al territorio, spettando al legislatore individuare in concreto i presupposti per l’acquisizione dello status nel rispetto dei principi costituzionali”. Il cuore dell’argomentazione risiede nell’impossibilità per la Corte di sostituirsi al legislatore attraverso interventi manipolativi di sistema. Come osservato nella sentenza, “quello che si richiede a questa Corte è un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema”. Durante la pendenza del giudizio costituzionale è intervenuto il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, che ha introdotto significativi limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. La nuova disciplina prevede che sia “considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza“, salvo specifiche condizioni che includono la presentazione tempestiva della domanda entro il 27 marzo 2025 o il possesso di requisiti più stringenti da parte degli ascendenti. La Corte ha precisato che tale riforma non incideva sulla rilevanza delle questioni sollevate, poiché tutti i giudizi principali erano stati introdotti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, confermando così l’applicabilità della normativa previgente ai casi in esame.
La seconda pronuncia affronta una questione di segno opposto ma ugualmente significativa: l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevede esenzioni dal requisito della conoscenza della lingua italiana per le persone con disabilità che richiedono la cittadinanza per naturalizzazione. Il caso traeva origine dalla vicenda di una cittadina straniera la cui istanza di concessione della cittadinanza era stata dichiarata inammissibile per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana al livello B1, nonostante la richiedente avesse documentato di essere “affetta da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età […] handicap” e fosse stata dichiarata “invalida ultrasessantacinquenne medio-grave” e “portatrice di handicap in situazione di gravità“.
La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’argomentazione si fonda su una duplice violazione del principio di eguaglianza: formale e sostanziale. Dal punto di vista dell’eguaglianza formale, la disposizione tratta “ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza“. Sotto il profilo dell’eguaglianza sostanziale, la norma “frappone, anziché rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta”.
Particolarmente interessante è il richiamo al principio ad impossibilia nemo tenetur, qualificato come “corollario del principio di ragionevolezza“. La Corte osserva che “pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità“. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha già affrontato questioni analoghe, come nella sentenza n. 258 del 2017, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva l’esonero dal giuramento per le persone incapaci di soddisfare tale adempimento per grave disabilità.
La Corte ha optato per una pronuncia additiva, introducendo una clausola di esenzione modellata su quella già prevista dall’ordinamento per il test linguistico richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. La formula adottata esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana “il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”.
Le due pronunce, pur con esiti diversi, delineano un quadro coerente dei principi costituzionali che governano la disciplina della cittadinanza. Da un lato, la sentenza n. 142/2025 conferma l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei criteri di acquisizione dello status civitatis, evidenziando al contempo i limiti del sindacato costituzionale quando si tratti di interventi manipolativi di sistema che richiederebbero scelte discrezionali complesse. Dall’altro lato, la sentenza n. 25/2025 dimostra che tale discrezionalità non è illimitata e deve confrontarsi con i principi costituzionali fondamentali, in particolare con il principio di eguaglianza e con la tutela delle persone in situazione di vulnerabilità.
Le pronunce si inseriscono in un contesto di crescente contenzioso in materia di cittadinanza, come testimoniato dalle numerose decisioni dei tribunali amministrativi che hanno chiarito i confini della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, le controversie relative all’acquisto della cittadinanza iure sanguinis rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, mentre quelle relative alla concessione per naturalizzazione appartengono alla giurisdizione amministrativa.
La riforma introdotta dal decreto-legge n. 36/2025 si colloca nel solco delle preoccupazioni emerse nel dibattito pubblico e giurisprudenziale circa la trasmissione potenzialmente illimitata della cittadinanza per discendenza, ma appare, al tempo stesso, il segnale di una risposta ancora parziale e non pienamente aderente alle trasformazioni profonde che hanno interessato negli ultimi decenni la società italiana dal suo interno così come nelle sue relazioni con le comunità di origine all’estero.
Il diritto della cittadinanza è, per sua natura, un ambito nel quale il legislatore non può limitarsi a interventi episodici o correttivi, poiché esso definisce non solo l’appartenenza formale ad uno Stato, ma anche il modo in cui una comunità politica si rappresenta nel tempo e nello spazio. In un contesto caratterizzato da mobilità internazionale crescente, pluralità di identità, seconde e terze generazioni, legami transnazionali e cittadinanze multiple, la normativa non può restare ancorata a categorie costruite per società meno dinamiche, pena la perdita di coerenza tra disciplina giuridica e realtà sociale. In questo quadro, la recente riforma non sembra cogliere appieno il cambiamento strutturale intervenuto: non tanto perché si ponga il problema – legittimo – del “collegamento effettivo” tra cittadino e comunità nazionale, quanto perché la soluzione normativa pare ancora costruita secondo un paradigma difensivo, più orientato alla restrizione e al contenimento che a una visione organica e contemporanea della cittadinanza come fattore di integrazione, responsabilità e partecipazione. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, tali interventi richiedono un bilanciamento particolarmente delicato tra interessi costituzionalmente rilevanti, tra cui l’esigenza di evitare una cittadinanza ridotta a mero automatismo genealogico e, al tempo stesso, la tutela dell’affidamento, dei diritti già maturati e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Proprio per questo, però, una riforma efficace non dovrebbe limitarsi a “correggere” un meccanismo percepito come eccessivo, ma dovrebbe interrogarsi su quale cittadinanza sia oggi funzionale ad una società cambiata, e a quali condizioni essa debba essere collegata non solo in termini identitari, ma anche di partecipazione civica, integrazione effettiva e responsabilità verso la comunità nazionale. La sfida per il legislatore futuro sarà quella di trovare soluzioni equilibrate che tengano conto sia delle esigenze di razionalizzazione del sistema sia della tutela dei diritti fondamentali, in particolare di quelli delle categorie più vulnerabili. Le due pronunce della Corte Costituzionale rappresentano un contributo significativo alla definizione dei confini costituzionali della disciplina della cittadinanza italiana ed offronoimportanti indicazioni metodologiche sui limiti e sulle modalità del sindacato costituzionale in una materia così delicata e complessa.
