Trib. Modena, 23.6.20

“Non si può accedere alla tesi qui sostenuta dalla terza pignorata secondo cui il suo adempimento…per ottenere il trasferimento immobiliare possa ritenersi condizionato alla cancellazione, da parte della debitrice esecutata, di gravami insistenti sull’immobile ovvero di altri obblighi statuiti in sentenza. Sembra che X srl, più che invocare l’inesigibilità del credito da parte della debitrice esecutata in quanto assoggettato ad evento futuro ed incerto – la condizione – voglia opporre eccezioni … nei suoi rapporti interni con la debitrice… la qui terza pignorata, per ottenere provvedimento purgativo dei gravami insistenti sul bene oggetto di trasferimento, avrebbe potuto o dovuto chiamare nel giudizio di merito, …anche il terzo a favore del quale l’ipoteca era stata iscritta al fine di tutelare…anche le ragioni creditorie di costoro, ma così non risulta aver fato dovendo, pertanto sibi imputare le relative conseguenze. Il tutto non può essere imputato al ceto creditorio qui procedente ed intervenuto, quanto, piuttosto ad #errori di impostazione e strategia processuale del terzo pignorato …. il rifiuto di versare il prezzo … sia una scelta libera e consapevole della terza pignorata, seppure contraria a #buonafede e diritto…”