“La rinnovazione del precetto è sempre possibile ed ha il solo effetto di impedire l’inizio dell’esecuzione prima dello spirare del nuovo termine dilatorio di dieci giorni, oltre a concedere al debitore precettato un ulteriore termine per l’impugnazione. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 481 c.p.c. né del principio del nebisinidem, il cui richiamo non risulta pertinente. Essendo certamente valido ed efficace il secondo precetto, diviene irrilevante l’eventuale nullità del primo.Ugualmente infondata è, poi, l’eccezione di compensazione svolta da x, posto che y ha allegato e provato che il controcredito di cui trattasi sia stato già posto in compensazione dall’odierna opponente nell’ambito del giudizio arbitrale conclusosi con il lodo deliberato in data 27.6.2016 (doc. 7 di parte y) il quale, come risulta alla pagina 21 della relativa motivazione, ha accolto tale eccezione.Il controcredito vantato dall’opponente si è quindi già estinto per precedente compensazione. Le spese di lite seguono la soccombenza”