Riforma dello Sport

II parte

Il volontario

A seguito della Riforma dello Sport il volontario è un soggetto che opera esclusivamente a titolo gratuito all’interno dell’organizzazione sportiva. Il volontario deve essere assicurato.

Dipendenti e collaboratori

Tra le figure remunerate per la propria attività troviamo i lavoratori inquadrati nelle tipologie contrattuali di seguito indicate:

•          subordinato;

•          autonomo occasionale;

•          autonomo partita iva;

•          co.co.co.

La natura contrattuale di ogni posizione rimane caratterizzata dalle proprie e specifiche tutele. Diviene obbligatoria la comunicazione ai centri per l’impiego in merito all’instaurazione di rapporti di lavoro inquadrati tra le tipologie illustrate; questa comunicazione è da compiersi da parte dell’ente sportivo verso il Registro Telematico delle attività sportive dilettantistiche. Per quanto concerne invece le tipologie di lavoratori sportivi la disciplina è intervenuta con alcune novità; viene infatti ora specificato che sono “collaboratori sportivi”:

  • l’atleta;
  • l’allenatore;
  • l’istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico.
  • il direttore di gara.

Non sono “collaboratori sportivi” quelle professionalità che non concorrono direttamente alla pratica sportiva (ma che comunque ausiliano l’attività e l’organizzazione della SSD/ASD) come ad esempio le figure amministrative, organizzative o i manutentori.

I nuovi scaglioni contributivi e impositivi

Il Legislatore, seppur parzialmente modificando gli scaglioni reddituali in vigore prima della Riforma, ha mantenuto un profilo premiale per il mondo dello Sport. Infatti:

•          i compensi entro i 5.000 euro erogati in un’annualità verso un collaboratore sportivo: non sono soggetti né alla contribuzione né alle imposte sui redditi;

•          per i compensi tra i 5.000 e i 15.000 euro è prevista l’adesione alla cassa Inps per la contribuzione e non si ha alcuna imposta sui redditi;

•          per i compensi oltre i 15.000 il collaboratore sarà tenuto al versamento dei contributi e al pagamento delle imposte.

Ovviamente la logica di funzionamento rimane a scaglioni e pertanto si sarà assoggettati alle condizioni dello scaglione più “oneroso” per la parte che fuoriesce dallo scaglione precedente. La contribuzione Inps è fissata al 25% con una riduzione del 50% fino al 31 dicembre 2027.

Il co.co.co amministrativo-gestionale

Con il nuovo impianto normativo sorge un’altra figura che aderisce al regime premiale dello sport senza essere direttamente un collaboratore sportivo, ma essendo comunque un collaboratore operativo e talvolta fondamentale dell’associazione. Il distinguo è giustificato dal fatto che il collaboratore sportivo svolge un ruolo direttamente a sostegno e per la diffusione della disciplina sportiva di riferimento, mentre il “collaboratore non sportivo” svolge mansioni organizzative altrettanto importanti per il buon funzionamento dell’associazione. Stiamo parlando del collaboratore amministrativo-gestionale che può essere inquadrato come co.co.co (amministrativo-gestionale) ovviamente nel rispetto della disciplina generale delle collaborazioni coordinate e continuative e che può aderire alle stesse agevolazioni del collaboratore sportivo. Pertanto dopo opportuna comunicazione ai registri competenti potrà approfittare degli scaglioni “dello sport” (5.000, 15.000 e oltre) con le specifiche sopra identificate.

Collaboratori sportivi e partita Iva: novità e opportunità

Nel caso in cui un’associazione si servisse delle prestazioni di un collaboratore sportivo autonomo, munito di partita Iva, ci si troverebbe in una situazione del tutto similare. Questo regime è obbligatorio per quelle figure che volessero mettersi “in proprio” e divenire dei collaboratori sportivi con una molteplicità di committenti verso cui prestare la propria opera. È prevista una detassazione fino a 15.000 euro, mentre la parte eccedente sarà tassata seguendo le modalità proprie di quello specifico ordinamento fiscale. Se il collaboratore fosse munito di partita iva e aderente al regimo forfettario, rimarrebbe salva la detassazione fino alla soglia di 15.000 stabilita dal Legislatore e invece, oltre a questa soglia, si applicherebbe il coefficiente di redditività sul solo volume di compensi extra. Il coefficiente di redditività è stabilito pari al 78% con una implicita imputazione dei costi pari al 22% (così determinato per queste tipologie di attività e di codici ATECO). La soglia di 15.000 non può in alcun caso essere esclusa dal calcolo per il massimale di 85.000. Si specifica che, in ogni caso, l’esenzione contributiva rimane fissa a 5.000 euro dato che la soglia dei 15.000 euro è un’esenzione ai fini della tassazione sui redditi.

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