Ricusazione

Trib. Reggio Emilia, ordinanza 15.10.2020: “I casi di astensione obbligatoria del giudice… determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica…. L’obbligo di astensione… non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni…la “conoscenza” alla quale si riferisce l’art. 51 comma 1 n. 4 c.p.c. è unicamente quella che abbia portato il giudice a decidere il merito della medesima controversia in un precedente grado di giudizio… accedendo alla tesi del ricorrente, l’obbligo di astensione finirebbe per essere soggetto a strumentali strategie difensive volte, anche solo pretestuosamente, a sottrarre la cognizione di una controversia al giudice naturale”