Cos’è la Negoziazione Assistita?
La negoziazione assistita è un procedimento deflattivo del contenzioso, cioè finalizzato a prevenire l’insorgere una lite o risolvere una lite già in corso. Una parte invita l’altra ad aprire un tavolo negoziale, con l’assistenza di uno o più avvocati, attraverso la stipula di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. Qualora la negoziazione vada a buon fine, le parti stipulano un accordo compositivo della lite che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce un titolo esecutivo.
Quando la Negoziazione Assistita è obbligatoria?
La negoziazione assistita può essere facoltativa o obbligatoria.
Il ricorso alla negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge.
In tali ipotesi, cioè, il tentativo di conciliazione seguendo la procedura di negoziazione assistita costituisce la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, aggiungendosi alle altre ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata previste dall’ordinamento.
In particolare, la negoziazione assistita è obbligatoria in ipotesi di:
- controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
- pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria;
- controversie in materia di natanti;
- controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto.
L’obbligatorietà è esclusa per alcuni procedimenti che pur rientrerebbero nelle materie sopra indicate: a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696 bis del codice di procedura civile; c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) i procedimenti in camera di consiglio; e) i procedimenti riguardanti l’azione civile esercitata nel processo penale.
La negoziazione assistita può comunque essere proposta, in maniera facoltativa, anche per tutte le materie relative a diritti disponibili al fine di formalizzare un accordo tra le parti che permetta di evitare uno o più processi.
Come si sviluppa il procedimento?
Quando viene conferito l’incarico all’avvocato, questi è tenuto ad informare (dovere deontologico) il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. A questo punto se la parte sceglie, nei casi di negoziazione facoltativa, di fare ricorso al procedimento di negoziazione, allora l’avvocato formulerà alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione indicando l’oggetto della controversia (che non può concernere né diritti indisponibili né cause lavoristiche) e avvertendo l’altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del
regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 (in materia di responsabilità aggravata della parte) e 642, comma 1 (relativo ai casi in cui il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo) del codice di procedura civile. Tale ultimo avvertimento è finalizzato a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell’accordo. La semplice comunicazione dell’invito interrompe la prescrizione e dallo stesso momento è impedita, per una sola volta, la decadenza.
Se però l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni dalla ricezione, allora la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge.
Dopo l’invito, in caso di accoglimento dello stesso, è quindi possibile stipulare la convenzione di negoziazione che altro non è che un accordo tra le parti tramite il quale queste pattuiscono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati, per tentare quindi di definire bonariamente la loro controversia. Una volta stipulata la convenzione di negoziazione, si potrà procedere all’espletamento della vera e propria procedura di negoziazione.
All’esito dello svolgimento del procedimento di negoziazione è possibile che:
1) le parti non riescano ad addivenire ad un accordo: in questo caso va redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano.
2) le parti riescono a raggiungere un accordo: questo viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce così titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo contesto di redazione dell’accordo, così come in quello precedente di svolgimento del procedimento di negoziazione, è essenziale il ruolo dell’avvocato.
L’assistenza tecnica nella Negoziazione Assistita:
La normativa di riferimento prescrive necessariamente che la procedura di negoziazione assistita sia seguita da avvocati iscritti all’albo ovvero all’elenco speciale degli avvocati stabiliti.
Riferimenti Normativi:
La disciplina della negoziazione assistita è contenuta nella legge n. 162/2014 (che ha convertito in legge il decreto-legge 132/2014).
Di seguito è possibile scaricare l’articolo sulla Negoziazione Assistita.