L’azione di responsabilità verso gli amministratori di associazioni non riconosciute. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2025

Si segnala un articolo dell’Avv. Luca Barbari, pubblicato su Terzjus, dal titolo “L’azione di responsabilità verso gli amministratori di associazioni non riconosciute. Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2025”.

La decisione in commento è la sentenza n. 86 del 21-26 giugno 2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.

Le associazioni non riconosciute, pur essendo prive di personalità giuridica, costituiscono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, dotati di soggettività giuridica e di un proprio fondo comune distinto dal patrimonio dei singoli associati. Esse sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta che comporta la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione per le obbligazioni da questa assunte.

La pronuncia ha evidenziato una duplice irragionevole disparità di trattamento. In primo luogo, tra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute, poiché entrambe sono soggette alla medesima disciplina dell’art. 18 del codice civile che stabilisce la responsabilità degli amministratori secondo le norme del mandato: “la stessa difficoltà che incontra l’associazione riconosciuta nell’aver contezza della responsabilità dei suoi amministratori e nel farla valere fintantoché essi sono in carica” vale anche per l’associazione non riconosciuta. In secondo luogo, tra associazioni non riconosciute e società di persone, anch’esse prive di personalità giuridica ma già beneficiarie della sospensione grazie ai precedenti interventi della Corte. La sentenza in commento richiama espressamente due precedenti pronunce in cui è intervenuta dichiarando l’incostituzionalità di questa stessa norma del codice civile, nella parte in cui prevedeva la sospensione anche per “due tipologie di società prive della personalità giuridica: le società in accomandita semplice (sent. n. 322 del 1988) e quelle in nome collettivo (sent. n. 262 del 2015)”.

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