La creatività nelle fotografie

Analisi della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 33599 del 20 dicembre 2024

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile (n. 33599/2024), offre uno spunto significativo per riflettere sul confine tra “fotografia semplice” e “opera fotografica”, fornendo un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza italiana.

La questione affrontata dalla Corte

La controversia nasce dalla richiesta di un fotografo (A.A.) di vedersi riconosciuta la tutela autorale per una fotografia raffigurante due magistrati in un convegno del 1992. Il ricorrente aveva citato in giudizio la RAI per l’utilizzo non autorizzato della fotografia nei programmi televisivi e su piattaforme web, invocando il riconoscimento della foto come “opera dell’ingegno” protetta dalla legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). La Corte di Cassazione, confermando le decisioni delle corti di merito, ha rigettato il ricorso, chiarendo che la fotografia in questione mancava dei requisiti necessari per essere considerata un’opera creativa.

Il principio di diritto

La Corte ha ribadito che ai fini della tutela di una fotografia come opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, della L. n. 633/1941, è necessario che essa presenti un apporto creativo riconoscibile, ovvero una personale impronta dell’autore che si manifesti nella scelta del soggetto, nella composizione, nella luce o nell’inquadratura, tali da conferire all’immagine una dimensione espressiva che trascenda la mera riproduzione della realtà. In assenza di tale creatività, la fotografia è qualificabile come ‘semplice fotografia’ e non beneficia della protezione propria delle opere dell’ingegno.

Il carattere creativo secondo la normativa

L’art. 1, primo comma, della L. n. 633/1941 stabilisce che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, indipendentemente dalla forma di espressione. Per “carattere creativo” si intende il risultato di un’attività intellettuale che rifletta la personalità dell’autore, conferendo all’opera un’autonoma individualità rappresentativa. In particolare, l’art. 2, n. 7, disciplina la tutela delle opere fotografiche, stabilendo che la creatività deve manifestarsi in un apporto personale capace di distinguere l’opera da altre analoghe. Pertanto, non è sufficiente un elevato livello tecnico o una rappresentazione fedele della realtà: è necessaria un’interpretazione soggettiva che trasmetta un messaggio ulteriore rispetto alla mera documentazione.

Il ruolo della giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che la creatività, seppur minima, è sufficiente per garantire la tutela autoriale. Come evidenziato in altro caso citato, il concetto di creatività non coincide con quello di originalità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione dell’autore. Ulteriori orientamenti di merito sottolineano che la creatività si manifesta attraverso elementi come:

  • La scelta e la disposizione del soggetto;
  • L’uso delle luci e delle ombre;
  • La prospettiva e l’inquadratura;
  • La capacità dell’opera di evocare suggestioni.

Commento alla decisione

L’ordinanza n. 33599/2024 conferma che il criterio discriminante tra fotografia semplice e opera creativa risiede nell’impronta personale del fotografo. Non basta un alto livello tecnico o l’abilità nel cogliere il soggetto: è fondamentale che l’opera rifletta una soggettività in grado di distinguere l’immagine tra altre simili. Questo principio risulta cruciale, specialmente in un contesto digitale in cui l’utilizzo non autorizzato di immagini è sempre più frequente. La tutela autorale deve quindi essere riconosciuta solo quando esistono elementi di creatività tangibili, in linea con i requisiti della L. n. 633/1941.

Conclusione

L’ordinanza della Cassazione rappresenta un ulteriore passo verso la chiarezza applicativa in materia di tutela delle opere fotografiche. Gli autori di fotografie devono essere consapevoli che, per ottenere protezione legale, è indispensabile dimostrare la presenza di un apporto creativo che trascenda la mera documentazione della realtà. Questo principio, già consolidato, conferma l’importanza di un approccio intellettuale e soggettivo nella produzione di opere fotografiche.

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