Nota a sentenza pubblicata su Altalex – di Benedetta Rossi
Nella sentenza commentata il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che “l’inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l’esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame”.
Quanto alla decisione dell’attore di dare nuovo impulso alla procedura a distanza di molti mesi e dopo aver introdotto il giudizio, il Tribunale ha ritenuto l’iniziativa tardiva e non idonea a paralizzare l’eccezione di improcedibilità. L’attore per conservare gli effetti collegati all’invito della negoziazione assistita avrebbe dovuto “attivarsi con immediatezza ed a svolgere con tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione: è vero che la legge non determina tale termine, ma quest’ultimo deve però considerarsi congruo, salvo circostanze eccezionali, nella misura massima stabilita per lo stesso espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti). Decorso tale termine, e tanto più qualora nel frattempo (come nella specie) sia stato instaurato il giudizio e sia stata sollevata dalla parte convenuta l’improcedibilità della domanda, alla parte attrice è preclusa la possibilità di rimediare alla propria precedente condotta inerte.” Il Tribunale ha quindi considerato non avverata la condizione di procedibilità “poiché l’invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte ma parte attrice non si è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione”.